| STATUTO DELLA FEDERAZIONE CAMPEGGIATORI SAMMARINESI | ![]() |
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ART. N. 1 COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA
E’ costituita, fra gli amanti del campeggio e del plein air, una Associazione denominata “FEDERAZIONE CAMPEGGIATORI SAMMARINESI” con sede a Cailungo – Strada San Michele n° 50. La durata è stabilita fino al 2050, tacitamente prorogabile.
ART. N. 2 S C O P I
La Federazione è apolitica e apartitica, non ha fini di lucro e si propone i seguenti scopi: a) Favorire la diffusione del campeggio individuale e collettivo, turistico e sportivo; b) Promuovere ed organizzare incontri, escursioni, manifestazioni scambi di esperienze fra gli Associati ed ogni altra iniziativa che possa tornare utile agli interessi degli Associati ed alla diffusione della pratica del campeggio e del plein air; c) Rappresentare collettivamente gli associati nei confronti di terzi relativamente alle attività ed agli scopi della Federazione; d) Costituire e mantenere rapporti con organizzazioni, associazioni, enti simili, nonché con le case produttrici di articoli per il campeggio ed il plein air.
ART. N. 3 ASSOCIATI E LORO DOVERI
Possono far parte della “FEDERAZIONE CAMPEGGIATORI SAMMARINESI” Gli amanti del campeggio e del plein air, anche forensi, purché il loro numero sia inferiore alla metà degli Associati residenti. Chi intenda far parte della Federazione, deve chiederne l’ adesione e versarne, in via anticipata, l’ annua quota sociale, dichiarando di accettare il presente Statuto. E’ diritto degli Associati partecipare alla vita della Federazione contribuendo attivamente alla realizzazione dei suoi scopi. L’ impegno che ogni Associato assume è annuale.
ART. N. 4 ORGANI DELLA FEDERAZIONE
Sono organi della Federazione : a) l’assemblea Generale; b) il consiglio Direttivo; c) il collegio Sindacale; I membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale, alla scadenza del loro mandato, possono essere rieletti. Le cariche sociali non sono retribuite. ART. N. 5 ASSEMBLEA GENERALE
L’Assemblea Generale è costituita da tutti gli Associati in regola con il pagamento dell’ annua quota sociale. Essa si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno, entro 2(due) mesi dalla fine dell’anno sociale, ed in via straordinaria ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario ed opportuno, oppure quando ne facciano richiesta almeno 1/10(undecimo) degli Associati. Essa è convocata, in data, luogo ed ora fissati dal Presidente mediante avviso scritto ad ogni Associato con l’indicazione dell’ordine del giorno. Tale avviso dovrà essere spedito almeno 7(sette) giorni prima della data dell’adunanza, salvo casi di urgenza il cui termine potrà essere ridotto a 3 (tre) giorni. L’Assemblea, in prima convocazione è validamente costituita quando intervenga, o vi sia rappresentata, almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi mezz’ora dopo, sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. E’ ammessa la rappresentanza nell’Assemblea mediante delega scritta ad altro Associato o familiare, ma ciascun Associato non potrà aver più di 2(due) deleghe. Le deliberazioni dell’Assemblea Generale sono prese a maggioranza e le modalità della votazione saranno stabilite di volta in volta dal Presidente. L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, dal segretario. Entro 10(dieci) giorni dalla avvenuta Assemblea Generale, si riunirà il Consiglio Direttivo eletto per il rinnovo delle cariche sociali.
ART. N. 6 COMPITI DELL’ASSEMBLEA GENERALE
L’Assemblea Generale ha il compito di: a) eleggere i componenti il Consiglio Direttivo; b) eleggere i componenti il Collegio Sindacale; c) approvare il rendiconto o bilancio; d) modificare il presente Statuto, ma in tale caso occorrerà il voto favorevole di almeno 2/3 (dueterzi) dei presenti; e) deliberare su qualsiasi argomento sottoposto al suo esame.
ART. N. 7 IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo, formato da un minimo di 7(sette) ad un massimo di 12(dodici) componenti elegge, al suo interno, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. La durata di ciascun mandato è di 2(due) anni. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare su quanto non espressamente riservato all’ Assemblea Generale e più specificamente: a) redigere il Regolamento interno qualora lo ritenga necessario; b) fissare l’ammontare della quota sociale e determinarne le modalità di pagamento; c) esaminare i bilanci e predisporre la relazione da sottoporre all’Assemblea Generale per l’approvazione; d) deliberare sulle spese e su ogni atto di carattere patrimoniale; e) indire l’Assemblea Generale per le elezioni dei componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio Sindacale, stabilendone le modalità. Esso si riunirà, di norma, una volta al mese e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne venga richiesta la convocazione da almeno 5(cinque) componenti. Per la validità delle riunioni, occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Nel caso di parità di voti, è decisivo quello di chi presiede la riunione. Non è ammessa la rappresentanza nell’ambito delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
ART. N. 8 IL COLLEGIO SINDACALE
Il collegio Sindacale è formato da 2 (due) componenti eletti dell’ Assemblea Generale fra gli Associati. Essi possono intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo; durano in carica 1(un) anno e possono essere rieletti. Il Collegio Sindacale ha il compito di riferire annualmente all’Assemblea Generale sulla regolarità dell’amministrazione, controfirmando il bilancio definitivo.
ART. N. 9 IL PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta la Federazione di fronte a terzi ed in giudizio; la dirige secondo le norme statutarie e gli intendimenti del Consiglio Direttivo; dà le disposizioni necessarie per l’attuazione delle delibere dell’ Assemblea Generale e del consiglio direttivo, vigilando sull’attività della Federazione ed eseguendo gli atti di ordinaria amministrazione. Per la straordinaria amministrazione, occorre specifico mandato del Consiglio Direttivo. Nei casi di sua assenza od impedimento, le funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
ART. N . 10 PATRIMONIO SOCIALE- BILANCIO- CONTI CORRENTI
Il patrimonio sociale della Federazione è costituito: a) dalle quote annue versate dagli Associati e da eventuali ulteriori entrate; b) da beni mobili ed immobili che, a qualsiasi titolo, verranno acquisiti dalla Federazione; L’esercizio finanziario decorre dal 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno al termine del quale dovrà essere compilato il conto consuntivo o bilancio della gestione da sottoporre all’ Assemblea Generale per l’approvazione. Possono essere accesi conti correnti di corrispondenza con Istituti di credito, demandando al Presidente protempore -che a sua volta potrà delegare il Tesoriere – la firma di traenza.
Approvato dall’Assemblea Straordinaria del 6 Novembre 1993. |
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